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Sez. 2, Sentenza n. 6124 del 20/12/1978 (Rv. 395948 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE - PRINCIPI DETTATI DALL'ART 36 COST - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (INCARICO DI UN COMUNE AD UN INGEGNERE PER LA PROGETTAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO - CLAUSOLA DI ESONERO DEL COMUNE DAL PAGAMENTO DEL COMPENSO PER IL CASO DI MANCATA APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER RAGIONI TECNICHE).*
Stato
decisa il 1978-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395948-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE - PRINCIPI DETTATI DALL'ART 36 COST - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (INCARICO DI UN COMUNE AD UN INGEGNERE PER LA PROGETTAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO - CLAUSOLA DI ESONERO DEL COMUNE DAL PAGAMENTO DEL COMPENSO PER IL CASO DI MANCATA APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER RAGIONI TECNICHE).*

L'art 36 cost, come si evince chiaramente dal contenuto delle sue prescrizioni che fanno riferimento, tra l'altro, alla durata massima della giornata lavorativa, al riposo settimanale ed alle ferie retribuite, riguarda soltanto il rapporto di lavoro subordinato e non e applicabile al compenso per il lavoro autonomo del professionista. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto valido il contratto nel quale era pattuito che il pagamento di un professionista, incaricato da un comune della redazione di un progetto di costruzione di un edificio scolastico, dovesse essere escluso nel caso di mancata approvazione del progetto per "ragioni tecniche"). (Conf 1073/74, mass n 369025; (Conf 3605/69, mass n 343808).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)