Sez. L, Sentenza n. 1245 del 09/03/1989 (Rv. 462117 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONI - DETERMINAZIONI - MINIMI SALARIALI - ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEL MEDICO CONVENZIONATO CON UN ENTE MUTUALISTICO - DISCIPLINA EX ART. 36 COST. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONI - DETERMINAZIONI - MINIMI SALARIALI - ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEL MEDICO CONVENZIONATO CON UN ENTE MUTUALISTICO - DISCIPLINA EX ART. 36 COST. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 36, primo comma, cost. (sul diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa) si riferisce soltanto al rapporto di lavoro subordinato e non è applicabile con riguardo a prestazione d'opera professionale autonoma, ancorché svolta nell'ambito di un rapporto di parasubordinazione, atteso che l'equiparazione dei rapporti di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. ai rapporti di lavoro subordinato e limitata all'applicazione di determinati istituti, prevalentemente processuali. Pertanto, la detta norma costituzionale non è invocabile dal medico che, in virtù di convenzione con un ente mutualistico, abbia svolto la sua attività professionale in favore degli assistiti da tale ente, restando in tal caso esclusa anche l'applicabilità della disposizione del secondo comma dell'art. 2233 cod. civ. (che impone l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione), in quanto tale norma concerne il rapporto tra il professionista ed il cliente destinatario della prestazione professionale ed ha comunque carattere sussidiario, presupponendo la mancata pattuizione del compenso. (V 3400/87, mass n 452434; (V 7497/86, mass n 449535; (V 6666/86, mass n 448824; (V 6662/86, mass n 448821; (V 6124/78, mass n 395948).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)