Sez. 3, Sentenza n. 5596 del 25/02/1987 Ud. (dep. 08/05/1987) Rv. 175901 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ESPORTAZIONE DI TITOLI DI CREDITO ESTERI - DIVIETO - RATIO.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ESPORTAZIONE DI TITOLI DI CREDITO ESTERI - DIVIETO - RATIO.*
L'esportazione di titoli di credito esteri è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 1 d. l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge 30 aprile 1976, n. 159, in quanto la circostanza che, solo a proposito della valuta, il legislatore abbia adottato l'espressione "nazionale od estera" si spiega solo con la opportunità di non riprodurre ogni volta, ed a proposito delle cose menzionate nell'art. 1, analoga dizione. Infatti, la stessa ratio che comporta l'illiceità della esportazione della valuta deve rinvenirsi anche a proposito dei titoli di credito esteri (per la stessa ragione per la quale sono punite, in genere, le esportazioni dei titoli di credito, persino di quelli formalmente incompleti). (Conf mass n 162713; (Conf mass n 159828; (Conf mass n 148130).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)