Sez. 3, Sentenza n. 2801 del 04/10/1962 (Rv. 254160 - 01)
GIUOCO E SCOMMESSA - DEBITO DI GIUOCO - NOZIONE - CONTRATTI TENDENTI A FINALITA IDENTICHE A QUELLE DEL CONTRATTO DI GIUOCO - TITOLO DI CREDITO ALL'ORDINE RILASCIATO IN BIANCO DAL PERDENTE ALLA CASA DI GIUOCO - CESSIONE AD UN TERZO CONTRATTO DI GIUOCO.*
GIUOCO E SCOMMESSA - DEBITO DI GIUOCO - NOZIONE - CONTRATTI TENDENTI A FINALITA IDENTICHE A QUELLE DEL CONTRATTO DI GIUOCO - TITOLO DI CREDITO ALL'ORDINE RILASCIATO IN BIANCO DAL PERDENTE ALLA CASA DI GIUOCO - CESSIONE AD UN TERZO CONTRATTO DI GIUOCO.*
Appartengono alla categoria dei debiti di giuoco i rapporti che, pur derivando da negozi diversi dal contratto di giuoco, sono tali da costituire mezzi o modi di esecuzione del giuoco e da realizzare fra i giuocatori, anche indirettamente, le stesse finalita pratiche di quel contratto. La cessione dalla casa di giuoco ad un terzo di un assegno bancario o altro titolo all'ordine, rilasciato in bianco dal debitore di giuoco al casino vincitore col nome del terzo quale prenditore, mira in concreto, anche se indirettamente, a realizzare fra i giuocatori lo scopo pratico del contratto di giuoco: il versamento al vincitore della somma dovutagli dal perdente. (V 2205/53, 1389/51, 366/48).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1933
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)