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Sez. 3, Sentenza n. 4001 del 16/06/1986 (Rv. 446823 - 01)

GIUOCO E SCOMMESSA - DEBITO DI GIUOCO - DISCIPLINA EX ART. 1933 COD. CIV. - ESTENSIONE - AI MUTUI COLLEGATI AI CONTRATTI DI GIUOCO - CONDIZIONI - NONCURANZA DELL'INTERESSE DEL MUTUANTE A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AL GIUOCO DEL MUTUATARIO - COLLEGAMENTO DELLA CAUSA DEL NEGOZIO DI MUTUO CON IL CONTRATTO DI GIUOCO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446823-01

GIUOCO E SCOMMESSA - DEBITO DI GIUOCO - DISCIPLINA EX ART. 1933 COD. CIV. - ESTENSIONE - AI MUTUI COLLEGATI AI CONTRATTI DI GIUOCO - CONDIZIONI - NONCURANZA DELL'INTERESSE DEL MUTUANTE A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AL GIUOCO DEL MUTUATARIO - COLLEGAMENTO DELLA CAUSA DEL NEGOZIO DI MUTUO CON IL CONTRATTO DI GIUOCO - ESCLUSIONE.*

L'estensione della disciplina ex art. 1933 cod. civ. riguardante i contratti di giuoco ai mutui che risultino a questi collegati - quali dazione di danaro o di "fiches", promessa di mutuo, riconoscimento di debito - sussiste solo quando essi costituiscano mezzi funzionalmente connessi all'attuazione del giuoco o della scommessa e siano tali da realizzare fra i giuocatori le stesse finalità pratiche del rapporto di giuoco, concorrendo un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al giuoco del mutuatario; per contro, ove manchi tale interesse per non essere il mutuante a confronto del mutuatario in una determinata partita, né partecipante insieme a questo ad un giuoco collettivo di azzardo, la causa del negozio di mutuo non si pone in diretto collegamento con il contratto di giuoco neppure in presenza della consapevolezza del mutuante che la somma sarà impiegata dal ricevente nel giuoco, non integrando ciò un motivo illecito determinante e comune ad entrambi i contraenti. (V 2801/62, mass n 254160).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1933

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)