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Sez. 2, Sentenza n. 2499 del 21/07/1972 (Rv. 359978 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE - ESECUZIONE NEL TERMINE PERENTORIO FISSATO - MANCANZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RITENUTA ERRONEITA DEL PROVVEDIMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359978-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE - ESECUZIONE NEL TERMINE PERENTORIO FISSATO - MANCANZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RITENUTA ERRONEITA DEL PROVVEDIMENTO - IRRILEVANZA.*

Le parti cui viene imposto di provvedere all'integrazione del contraddittorio, non possono esimersi dall'eseguire il provvedimento non revocato prima della scadenza del termine perentorio (e, quindi, non prorogabile) all'uopo fissato, anche nell'ipotesi che dovessero fondatamente ritenerlo erroneo per carenza dei presupposti: onde la mancata esecuzione dell'ordine importa in ogni caso l'Estinzione del processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 270

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)