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Sez. L, Sentenza n. 1614 del 26/04/1975 (Rv. 375209 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - TERMINE PERENTORIO - INOSSERVANZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - CONDIZIONI - LIMITI - ILLEGITTIMITA DELL'INTEGRAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375209-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - TERMINE PERENTORIO - INOSSERVANZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - CONDIZIONI - LIMITI - ILLEGITTIMITA DELL'INTEGRAZIONE.*

Perche possa verificarsi l'Estinzione del processo, per la mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice, non e sufficiente che vi sia stato un ordine di integrazione non revocato prima della scadenza del termine, e che l'Estinzione sia stata eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa, ma e altresi necessario che ricorra effettivamente la necessita della disposta integrazione; da cio consegue che, se nel corso del giudizio si riconosca l'illegittimita dell'ordine di integrazione del contraddittorio, per non essere richiesta la partecipazione di altri soggetti oltre le parti originarie, deve revocarsi l'ordine stesso, anche oltre il termine perentorio fissato, e negarsi l'Estinzione del processo. (V 2499/72, mass n 359978).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)