Sez. L, Sentenza n. 5092 del 28/04/1992 (Rv. 477041 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali | Prova - Semplice comunicazione del sindacato - Insufficienza - Esistenza dell'iniziativa dei lavoratori - Idoneità - Richieste in ordine all'esercizio dei diritti ex artt. 23 e 27 statuto lavoratori - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
La semplice comunicazione del sindacato non è prova sufficiente dell'avvenuta costituzione della rappresentanza sindacale aziendale, giacché, potendo questa avvenire, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970, non per atto autoritativo del sindacato medesimo ma solo ad iniziativa dei lavoratori, è tale iniziativa (della quale la norma non prevede specifiche modalità di manifestazione) che, in caso di contestazione, occorre dimostrare, mediante la deduzione specifica in circostanze idonee a farne dedurre l'esistenza, restando altresì escluso che tale idoneità rivesta la sola richiesta in ordine all'esercizio dei diritti previsti dalla predetta legge (nella specie, artt. 23 e 27) rivolta al datore di lavoro dal lavoratore designato quale rappresentante sindacale aziendale.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)