Sez. L, Sentenza n. 2458 del 05/03/1998 (Rv. 513389 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Domanda del datore di lavoro di accertamento dell'obbligo di una organizzazione sindacale di precisare il nome dei promotori della nomina di un rappresentante sindacale ex art. 19 Stat. lav. e dell'inopponibilità della nomina in difetto della comunicazione - Statuizione del giudice di merito - Resa sul presupposto di una domanda di "facere" specifico in capo all'organizzazione sindacale convenuta - Vizio di ultrapetizione - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
La domanda con la quale il datore di lavoro chieda accertarsi l'obbligo di una organizzazione sindacale di precisare i nominativi dei lavoratori ad iniziativa dei quali sia avvenuta la nomina di un rappresentante sindacale aziendale a norma dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, e dichiararsi l'inopponibilità ad esso datore della nomina in difetto della richiesta comunicazione, bene è intesa dal giudice di merito, con statuizione immune da vizio di ultrapetizione (vizio la cui deduzione in sede di legittimità comporta il diretto esame degli atti da parte della Corte di Cassazione) come rivolta all'accertamento dell'obbligo di uno specifico "facere" in capo all'organizzazione sindacale, anziché come generica richiesta di assolvimento da parte della stessa organizzazione di provare la conformità della nomina del proprio rappresentante alla richiamata norma di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)