Sez. 3, Sentenza n. 1391 del 23/02/1983 (Rv. 426206 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO EX ART. 4 LETT. A) D. LG. LGT. N. 157 DEL 1945 - NOZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO EX ART. 4 LETT. A) D. LG. LGT. N. 157 DEL 1945 - NOZIONE.*
Perché sussista la gravità dell'inadempimento -che, ai sensi dell'art. 4, lett. A) d.l.l.T. N. 157 del 1945, legittima la risoluzione del contratto di affitto- non è necessario lo stato di abbandono del fondo (che costituisce il limite massimo della inadempienza) ovvero un danno ineliminabile dello stesso, potendo tale gravità essere desunta in base alla sua Rilevanza obiettiva attuale, tenendo presente in particolare l'Obbligo dell'affittuario di fedeltà nell'esecuzione del contratto.*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)