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Sez. 3, Sentenza n. 1134 del 24/02/1986 (Rv. 444638 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1986-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444638-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ESTREMI.*

Perché sussista la gravità dell'inadempimento - che, ai sensi dell'art. 4 lett. A) d.lg.Lgt. N. 157 del 1945, legittima la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto - non è necessario lo stato di abbandono del fondo (che costituisce il limite massimo dell'inadempienza) ovvero un danno ineliminabile dello stesso, potendo tale gravità essere desunta in base alla sua Rilevanza obiettiva attuale, tenendo presente in particolare l'Obbligo dell'affittuario di fedeltà nell'esecuzione del contratto. (Conf 1391/83, mass n 426206).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)