diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9061 del 24/01/2003 Cc. (dep. 26/02/2003) Rv. 223745 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Rigetto della richiesta di decreto penale - Provvedimento di restituzione degli atti al P.M. - Inoppugnabilità - Sussistenza - Atto abnorme - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223745-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE

In tema di procedimento per decreto, il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di decreto penale e disponga, ex art.459, comma 3, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al P.M., è inoppugnabile, non essendo previsto in tale ipotesi alcun mezzo di impugnazione. Nè detto provvedimento può ritenersi abnorme e, quindi, ricorribile in cassazione, posto che esso trova specifico riscontro normativo nell'art.459, comma 3, cod. proc. pen. e che non sussiste, pertanto, alcuna macroscopica difformità dai paradigmi fissati dall'ordinamento processuale, propria degli atti abnormi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 459 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)