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Sez. 1, Sentenza n. 21960 del 24/10/2011 (Rv. 620170 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Vizi od irregolarità - Effetti - Erronea indicazione della data di differimento della prima udienza di comparizione nei registri previsti dall'art. 28 disp. att. cod. proc. civ. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Limiti - Salvaguardia del principio di effettività del contraddittorio - Necessità.
Stato
decisa il 2011-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620170-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO

Il vizio dell'iscrizione della causa a ruolo e, in particolare, quello che si risolva nella errata indicazione della data di differimento della prima udienza di comparizione, riportata nel ruolo generale degli affari civili, non determina "ex se" nullità processuale e resta sanato se la parte destinataria della notificazione dell'atto introduttivo, onerata dell'esame diligente dei suddetti registri, ne abbia comunque avuto conoscenza. Tale vizio inficia, invece, l'iscrizione ed il conseguente procedimento qualora impedisca alla parte di costituirsi tempestivamente, in violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)