Sez. 3 - , Sentenza n. 1160 del 21/01/2020 (Rv. 656885 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Iscrizione a ruolo di atto di appello diverso da quello che si sarebbe voluto iscrivere - Conseguenze - Nullità non sanabile - Successiva iscrizione dell'atto corretto - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO
L'iscrizione nel ruolo generale civile di un atto di appello diverso da quello che si sarebbe dovuto iscrivere, pur non determinando l'improcedibilità dell'impugnazione, dà luogo ad una nullità non sanabile, risultando tale atto radicalmente inidoneo al raggiungimento dello scopo, con l'ulteriore conseguenza che, a tutela del diritto di difesa della controparte, alcuna efficacia sanante può accordarsi alla successiva "sostituzione" dell'atto introduttivo originario con una versione emendata dello stesso. (Nella specie, gli atti differivano per la data della "vocatio in ius").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)