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Sez. 2, Sentenza n. 908 del 23/02/1978 (Rv. 390249 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISTANZE LEGALI - OBBLIGO DI OSSERVANZA - MANCANZA DI DESTINAZIONE O DI UTILITA ECONOMICA DI UN MANUFATTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390249-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISTANZE LEGALI - OBBLIGO DI OSSERVANZA - MANCANZA DI DESTINAZIONE O DI UTILITA ECONOMICA DI UN MANUFATTO - IRRILEVANZA.*

La Mancanza di destinazione o di utilita economica di un manufatto (nella specie: rudere di un fabbricato) non esonera dall'osservanza, rispetto ad esso, delle distanze legali delle costruzioni e degli spazi di isolamento tra le stesse nelle zone sismiche. (V 1961/73, mass n 365060).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)