Sez. U, Sentenza n. 1961 del 09/07/1973 (Rv. 365060 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE - NOZIONE - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE- APPLICABILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE - NOZIONE - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE- APPLICABILITA.*
In armonia con la ratio dell'art 873 cod civ, il quale e dettato allo scopo di evitare la creazione di intercapedini dannose, nella nozione di costruzioni, rispetto alle quali il secondo costruttore puo edificare o in aderenza o a distanza legale, debbono comprendersi soltanto le opere edilizie che, oltre a presentare carattere di consistenza e stabilita, emergano in modo sensibile al di sopra del livello del suolo. Tale nozione vale anche ai fini dell'applicazione delle norme sugli spazi di isolamento nelle zone sismiche. (nella specie, i giudici del merito avevano accertato che una scala scoperta, esterna ad un fabbricato, non emergeva, ma si snodava direttamente sul terreno in salita, del quale seguiva l'andamento e costituiva un mero adattamento).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)