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Sez. 3, Sentenza n. 8369 del 21/04/2005 (Rv. 581712 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Esistenza di coltivatore sul fondo rustico offerto in vendita - Proprietario confinante - Prelazione - Diritto - Ammissibilità - Condizioni - Rinunzia del coltivatore alla prelazione - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581712-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Nel caso di alienazione di fondo rustico, su cui sia insediato un coltivatore, il diritto di prelazione (e riscatto) insorge in capo al proprietario confinante solo ove detto coltivatore abbia rinunciato alla prosecuzione del rapporto agrario, in quanto solo la rinuncia alla conduzione del fondo (che si manifesta con la dismissione della coltivazione dello stesso) elimina la condizione che impedisce il sorgere del diritto del proprietario limitrofo, rappresentata appunto dall'insediamento del coltivatore sul fondo. Ne consegue che in caso di sola rinunzia alla prelazione e non pure alla continuazione del contratto, che non è implicita nella prima, il perdurare dell'insediamento impedisce il sorgere del diritto di prelazione del confinante. (Nella specie il fondo era condotto in colonia dal padre dell'acquirente, il quale nel rogito aveva rinunziato al diritto di prelazione. La Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che aveva omesso di verificare se, dopo la rinuncia alla prelazione, il fondo fosse rimasto oggetto di un rapporto di colonia con il rinunziante medesimo).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)