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Sez. 3, Sentenza n. 16546 del 28/07/2011 (Rv. 619481 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Requisiti per ottenere il riscatto ex art. 8 legge n. 590 del 1965 - Condizioni dell'azione - Conseguenze - Rigetto della domanda del retraente per mancanza di alcuno dei requisiti - Onere di impugnazione da parte dell'acquirente - Insussistenza.
Stato
decisa il 2011-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619481-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

I requisiti indicati dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, la cui sussistenza legittima l'accoglimento della domanda di riscatto agrario, costituiscono condizioni dell'azione, sicché la mancanza anche di uno solo di essi determina il rigetto della domanda stessa. In tal caso, a fronte del rigetto della domanda avanzata dal retraente, l'acquirente, totalmente vittorioso, non ha l'onere di proporre impugnazione, né principale né incidentale, non essendo configurabile un autonomo capo di sentenza rispetto ai diversi fatti costitutivi del diritto azionato, e, nel processo di appello avviato dalla parte soccombente, può limitarsi a contestare la sussistenza delle condizioni dell'azione che il giudice di primo grado abbia eventualmente ritenuto sussistenti.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)