Sez. L, Sentenza n. 3168 del 26/04/1988 (Rv. 458639 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 16 LUGLIO 1979 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE METALMECCANICHE IN TEMA DI FACOLTÀ DI DIMISSIONI PER RITARDO DI 15 GIORNI NEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE E DI RILEVANZA DI TALI TERMINI AI FINI DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE MEDESIMA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 16 LUGLIO 1979 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE METALMECCANICHE IN TEMA DI FACOLTÀ DI DIMISSIONI PER RITARDO DI 15 GIORNI NEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE E DI RILEVANZA DI TALI TERMINI AI FINI DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE MEDESIMA.*
L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune, la cui efficacia non sia stata estesa erga omnes ex lege 14 luglio 1959 n. 741, è demandata al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione della sentenza o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito, il quale - interpretando l'art. 13 CCNL 16 luglio 1979, disciplina generale, parte prima, per i dipendenti di aziende metalmeccaniche, che prevedeva la facoltà per il lavoratore di dimettersi per giusta causa ove il mancato pagamento della retribuzione si fosse protratto oltre il giorno 15 del mese successivo a quello cui la retribuzione si riferiva - aveva escluso che le parti sociali avessero voluto differire il pagamento della retribuzione a tale giorno). (V 6207/87, mass n 454507).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Contr. Coll. 16/07/1979 num. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)