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Sez. 4, Sentenza n. 4104 del 05/04/1996 Ud. (dep. 09/04/1996) Rv. 205213 - 01

Stupefacenti - Detenzione | Di sostanza contenente il principio attivo in misura irrilevante - Mancanza di effetto drogante - Impossibilità di ottenere tale effetto aggiungendo detta sostanza ad altra - Reato impossibile per inidoneità del mezzo - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205213-01

Stupefacenti - Detenzione

Una sostanza non può considerarsi stupefacente qualora il principio attivo effettivamente presente sia di misura talmente irrilevante da non poter produrre alcun effetto drogante né risulti che la stessa possa essere aggiunta ad altra sostanza in modo da potere ottenere detto effetto. In mancanza di tale indispensabile requisito, la detenzione per la cessione non costituisce reato, ricorrendo l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità del mezzo. (Nella fattispecie (Nella fattispecie relativa a detenzione per la cessione di due bustine contenenti mg 8 e mg 7 di eroina, è stato ritenuto che la sostanza non potesse produrre alcun effetto drogante, occorrendo a tal fine almeno 25/30 mg di eroina pura).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)