diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 601 del 28/02/1997 Cc. (dep. 18/06/1997) Rv. 208011 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Dose di droga ceduta - Inefficacia del principio attivo - Impossibilità dell'effetto - Sussistenza del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208011-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In materia di stupefacenti, il reato di cessione va escluso, per inidoneità del mezzo quando il principio attivo contenuto nella dose ceduta sia di entità tale da non poter produrre un concreto effetto drogante, che in tal caso il fatto è solo apparentemente, ma non sostanzialmente, conforme al modello legale, dato che l'impossibilità che si produca l'effetto che la legge mira ad impedire lo priva dell'essenziale requisito della offensività, correlata al principio di legalità.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)