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Sez. 1, Sentenza n. 12943 del 29/01/2014 Ud. (dep. 19/03/2014) Rv. 260132 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Rilievo del difetto di giurisdizione del giudice "a quo" ordinario in favore del giudice militare - Immediata declaratoria delle cause di non punibilità del reato militare nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260132-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, l'eventuale rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice militare, non preclude l'immediata declaratoria di una causa di non punibilità del reato militare, ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen, poichè la Corte di legittimità ha giurisdizione anche in ordine ai reati militari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)