Sez. U, Sentenza n. 7902 del 03/02/1995 Ud. (dep. 14/07/1995) Rv. 201547 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena | Reato prescritto all'atto della sentenza di cassazione - Rilevata esperibilità di appello e non di ricorso - Trasmissione degli atti al giudice competente - Necessità - Ragione.
Impugnazioni - Cassazione - Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena
La circostanza che il reato risulti prescritto all'atto della pronuncia del giudice di legittimità non esclude - qualora si accerti che l'impugnazione esperibile non era il ricorso per cassazione, ma l'appello - l'applicabilità della norma del quinto comma dell'art. 568 cod. proc pen., restando così rimessa al giudice di merito competente la valutazione dell'eventuale sussistenza di taluna delle ipotesi, prevalenti sull'estinzione del reato, previste dall'art. 129 stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)