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Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 18/10/1977 Ud. (dep. 25/02/1978) Rv. 138087 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTO - ESISTENZA CERTA DI UN DELITTO ANTERIORE - NECESSITA DELLA CONOSCENZA DELL'AUTORE DEL REATO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA RICETTAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138087-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTO - ESISTENZA CERTA DI UN DELITTO ANTERIORE - NECESSITA DELLA CONOSCENZA DELL'AUTORE DEL REATO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA RICETTAZIONE.*

Il presupposto del reato di ricettazione e costituito da un delitto anteriore, ma non e necessario che tale reato sia giudizialmente accertato nei confronti dello stesso imputato, giacche e sufficiente che il fatto della provenienza delittuosa delle cose acquistate, ricevute od occultate, con la consapevolezza della loro illecita provenienza, risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione, anche se rimanga ignoto l'autore del delitto principale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)