Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 18/10/1977 Ud. (dep. 25/02/1978) Rv. 138087 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTO - ESISTENZA CERTA DI UN DELITTO ANTERIORE - NECESSITA DELLA CONOSCENZA DELL'AUTORE DEL REATO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA RICETTAZIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTO - ESISTENZA CERTA DI UN DELITTO ANTERIORE - NECESSITA DELLA CONOSCENZA DELL'AUTORE DEL REATO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA RICETTAZIONE.*
Il presupposto del reato di ricettazione e costituito da un delitto anteriore, ma non e necessario che tale reato sia giudizialmente accertato nei confronti dello stesso imputato, giacche e sufficiente che il fatto della provenienza delittuosa delle cose acquistate, ricevute od occultate, con la consapevolezza della loro illecita provenienza, risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione, anche se rimanga ignoto l'autore del delitto principale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)