Sez. 1, Sentenza n. 2179 del 20/01/1983 Ud. (dep. 17/03/1983) Rv. 157889 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - REATO PRESUPPOSTO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DIMOSTRAZIONE DEL REATO PRESUPPOSTO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - REATO PRESUPPOSTO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DIMOSTRAZIONE DEL REATO PRESUPPOSTO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Il presupposto della ricettazione è la esistenza di un delitto anteriore, del quale, seppure non è necessario l'accertamento giudiziario, occorre la dimostrazione attraverso i normali sistemi di valutazione della prova, non potendo essere soltanto intuito. (nella specie si è censurata la sentenza di merito che aveva individuato il reato presupposto della ricettazione nella abusiva detenzione dell'arma e delle munizioni da parte del cedente nonché nella cessione dell'arma stessa senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione all'art. 35 del T.U.L.P.S. come modificato dal d.l. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito in legge 22 dicembre 1956, n. 1452). (V mass n 152187; (Conf mass n 138087 per la prima parte; (Conf mass n 143836).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)