Sez. L, Sentenza n. 1561 del 02/03/1983 (Rv. 426388 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SOCCOMBENZA DEL LAVORATORE - COMPORTAMENTO PROCESSUALE DEL LAVORATORE STESSO - FINALIZZAZIONE AL PERSEGUIMENTO DI UNA PRETESA MANIFESTAMENTE INFONDATA E TEMERARIA - INDAGINE RELATIVA - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SOCCOMBENZA DEL LAVORATORE - COMPORTAMENTO PROCESSUALE DEL LAVORATORE STESSO - FINALIZZAZIONE AL PERSEGUIMENTO DI UNA PRETESA MANIFESTAMENTE INFONDATA E TEMERARIA - INDAGINE RELATIVA - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Agli effetti dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ. (sub art. 9 della legge n. 533 del 1973), spetta al giudice del merito accertare (con valutazione che, ove adeguatamente motivata, è insindacabile in Sede di legittimità) se il comportamento processuale del lavoratore, rimasto soccombente nel giudizio promosso per il conseguimento di prestazioni previdenziali, sia stato - in relazione a ciascuno dei diversi gradi in cui si è articolata la controversia - sorretto dalla ragionevole opinione di far valere un diritto o ispirato dal proposito di perseguire una pretesa manifestamente infondata e temeraria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)