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Sez. L, Sentenza n. 1916 del 22/03/1984 (Rv. 433986 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDANNA AL PAGAMENTO - CONDIZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA E TEMERARIETÀ DELLA PRETESA - RISPETTIVA NOZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433986-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDANNA AL PAGAMENTO - CONDIZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA E TEMERARIETÀ DELLA PRETESA - RISPETTIVA NOZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Affinché il lavoratore rimasto soccombente nel giudizio promosso per ottenere una prestazione previdenziale sia assoggettato al pagamento delle spese, è necessaria, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., la coesistenza degli estremi della manifesta infondatezza e della temerarietà della pretesa, i quali sono configurabili, rispettivamente, nel caso di Mancanza oggettiva, rilevabile prima facie, delle condizioni di fatto e di diritto per il conseguimento della prestazione e nel caso di consapevolezza (da parte del lavoratore) dell'assoluta infondatezza della pretesa e, quantomeno, di difetto di ogni minima diligenza nella valutazione del fondamento della domanda. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se basato su esatte premesse in diritto, per quanto attiene alla definizione di detti estremi, e adeguatamente motivato in fatto, per quanto concerne l'individuazione degli estremi medesimi nella concreta fattispecie. (V 6136/83, mass n 430927; (V 4683/83, mass n 429575; (V 4318/83, mass n 429216, sulla prima parte; (V 1561/83, mass n 426388, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)