Sez. 3, Sentenza n. 9728 del 25/07/2000 (Rv. 538751 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE | Mutuo - Credito assistito da privilegio - Richiesta del mutuante al mutuatario di assicurazione del bene con contratto a proprio favore - Omissione della richiesta di indennizzo - Esecuzione secondo buona fede del contratto - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE
È contrario all'obbligo di eseguire il contratto in buona fede il comportamento del mutuante, titolare di un credito, assistito da privilegio, alla restituzione del capitale, il quale, dopo aver richiesto al mutuatario di assicurare il bene oggetto di privilegio con un contratto a proprio favore, verificatosi il rischio di distruzione del bene, da un lato dichiari di voler profittare dell'assicurazione e dall'altro trascuri di far valere il diritto all'indennità, con la conseguenza di rendere più grave la posizione debitoria del mutuatario.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)