Sez. 3, Sentenza n. 3321 del 19/02/2004 (Rv. 570300 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - INCENSURABILITÀ | Deduzione dell'esistenza di un fatto principale ignoto dall'accertamento di un fatto secondario - Ricorso alla presunzione e valutazione degli elementi presuntivi- Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - INCENSURABILITÀ
Allorché la prova sia costituita da presunzioni, rientra nella valutazione del giudice di merito il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi addotti ad essere utilizzati dal giudice per dedurne l'esistenza di un fatto principale ignoto; la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per poter valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione immune da vizi logici o giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)