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Sez. L, Sentenza n. 13787 del 15/06/2006 (Rv. 590589 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Rilevabilità del giudicato - Limiti - Efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio - Portata - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590589-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

In tema di giudizio di rinvio, il principio processuale della rilevabilità del giudicato (sia interno che esterno) - in ogni stato e grado del giudizio - deve essere coordinato con i principi, parimenti processuali, che disciplinano il giudizio di rinvio e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio dal giudice - nel giudizio di legittimità - ma anche le questioni che costituiscano il necessario presupposto della sentenza, ancorché non siano state dedotte o rilevate in quel giudizio. (Nella fattispecie la Corte ha affermato che il principio di diritto enunciato in tema di inizio di decorrenza del termine triennale di prescrizione ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 ed il demandato accertamento di esso, presupponendo la inesistenza di fatti interruttivi del decorso della prescrizione, precludeva al giudice del rinvio la possibilità di rilevare di ufficio il fatto interruttivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Regio Decr. 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)