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Sez. L, Sentenza n. 6260 del 23/03/2005 (Rv. 580334 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Rilevabilità del giudicato - Limiti - Efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio - Portata - Conseguenze - Sindacabilità della sentenza di cassazione con rinvio da parte del giudice di rinvio - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580334-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

In tema di giudizio di rinvio, il principio processuale della rilevabilità del giudicato (sia interno che esterno) - in ogni stato e grado del giudizio - deve essere coordinato con i principi, parimenti processuali, che disciplinano il giudizio di rinvio e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio dal giudice - nel giudizio di legittimità - ma anche le questioni che costituiscano il necessario presupposto della sentenza, ancorché non siano state dedotte o rilevate in quel giudizio. Ne consegue che il giudice di rinvio non può prendere in esame neanche la questione concernente l'esistenza di un giudicato esterno o (come nella specie) interno, ove l'esistenza dello stesso giudicato - pur potendo essere allegata o rilevata - risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza di cassazione con rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)