Sez. 4, Sentenza n. 4778 del 30/01/1989 Ud. (dep. 05/04/1989) Rv. 180945 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - IPOTESI DI SCONTRO TRA VEICOLI - RAPPORTO DI CAUSALITÀ MATERIALE - SUSSISTENZA IN OGNI CASO - RAPPORTO DI CAUSALITÀ PSICOLOGICA - INDAGINE CIRCA LA CONDOTTA - NECESSITÀ - RAGIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - IPOTESI DI SCONTRO TRA VEICOLI - RAPPORTO DI CAUSALITÀ MATERIALE - SUSSISTENZA IN OGNI CASO - RAPPORTO DI CAUSALITÀ PSICOLOGICA - INDAGINE CIRCA LA CONDOTTA - NECESSITÀ - RAGIONE.*
In tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di scontro tra autoveicoli condotti da soggetti in stato di coscienza, sussiste sempre il vincolo di causalità materiale, rispetto agli eventi lesivi che ne siano derivati, non potendosi revocare in dubbio, sotto il profilo naturalistico, il rapporto di causa ad effetto tra urto ed evento. In tali casi, l'indagine va spostata sul rapporto di causalità psicologica radicata nella valutazione della condotta umana riferita al comando della legge. Ne consegue che, qualora la condotta del conducente di un automezzo risulti immune da censure, lo stesso va dichiarato esente da penale responsabilità, sotto il profilo della carenza dello elemento psicologico, l'evento di danno non potendo essere riferito alla sua sfera psichica, e non anche del rapporto di causalità materiale. (Conf mass n 174525).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)