Sez. 4, Sentenza n. 13728 del 11/07/1986 Ud. (dep. 05/12/1986) Rv. 174525 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - IN TEMA DI REATO COLPOSO - NOZIONE DI "FATTO" - ASSOLUZIONE "PER NON AVER COMMESSO IL FATTO" - VERIFICABILITÀ - ESTREMI - ASSOLUZIONE "PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - IN TEMA DI REATO COLPOSO - NOZIONE DI "FATTO" - ASSOLUZIONE "PER NON AVER COMMESSO IL FATTO" - VERIFICABILITÀ - ESTREMI - ASSOLUZIONE "PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - CONDIZIONI.*
In tema di reato colposo, dovendosi intendere per "fatto" l'evento e la sua materiale appartenenza all'imputato, la formula di assoluzione "per non avere commesso il fatto" può e deve essere legittimamente usata quando manchi, sul piano puramente materiale e fenomenico, ogni rapporto tra l'attività svolta dall'imputato e l'evento dannoso; mentre, quando l'evento è materialmente legato alla detta attività e faccia difetto l'elemento psicologico della colpa o il nesso causale tra la colpa e l'evento, la formula assolutoria da adottare deve essere quella "perché il fatto non costituisce reato". (V mass n 104282; (V mass n 106658; (V mass n 122597).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)