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Sez. L, Sentenza n. 11945 del 04/11/1992 (Rv. 479317 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - Rapporti di agenzia | Condizioni - Rapporto con una società ovvero con un agente titolare di un'impresa autonoma propria - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479317-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - Rapporti di agenzia

La controversia relativa ad un rapporto di agenzia appartiene, ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., alla competenza per materia del pretore, in funzione di giudice del lavoro, solo quando detto rapporto si concreta in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale; il che è da escludere - per difetto del carattere prevalentemente personale della prestazione dell'agente - sia quando questi sia una società (di persone o di capitali, regolare o irregolare) sia quando lo stesso agente (persona fisica) abbia organizzato la sua attività con criteri imprenditoriali tali, per indici rivelatori inequivoci (personale, strutture e capitali impiegati), da far concludere che egli si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell'attività altrui ma gestendo un'impresa autonoma propria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)