Sez. L, Sentenza n. 2509 del 21/03/1997 (Rv. 503161 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA | Condizioni - Attività di agente svolta da una società - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA
Le controversie inerenti al rapporto di agenzia sono soggette al rito del lavoro soltanto qualora la prestazione dell'agente sia continuativa, coordinata ed a carattere prevalentemente personale; tale carattere manca, con conseguente esclusione dell'applicazione del rito del lavoro, nel caso in cui la controversia riguardi un rapporto di agenzia nel quale la qualità di agente sia rivestita da una società di persone o di capitali, ovvero da una società irregolare o di fatto, atteso che qualsiasi società, per quanto semplice sia la sua struttura, comporta l'esercizio collettivo di un'impresa e, postulando un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi, non si può concretare in una prestazione di opera prevalentemente personale. (Nella specie, la S.C., ha ritenuto la sussistenza del carattere personale della prestazione fornita da due agenti contitolari di una agenzia - e la conseguente competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro - nonostante il fatto che, in un momento successivo alla sottoscrizione del contratto, questi avessero costituito una società di persone quale strumento giuridico per intrattenere rapporti con il personale dipendente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)