Sez. 5, Sentenza n. 2128 del 12/12/1984 Ud. (dep. 04/03/1985) Rv. 168136 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - ISTRUZIONE - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICABILITÀ - AVVISO ALL'IMPUTATO - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - ISTRUZIONE - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICABILITÀ - AVVISO ALL'IMPUTATO - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
La "comunicazione all'imputato", introdotta con l'art. 84 della legge 24 novembre 1981 n. 689 al fine di avvertirlo della possibilità di oblazione oppure di applicazione di sanzioni sostitutive su sua richiesta, sebbene sia previsto il suo inserimento nella comunicazione giudiziaria disciplinata dall'art. 304 cod. proc. pen., da questa si differenzia conservando la propria autonomia strutturale, con la conseguenza, per un profilo, della possibilità dell'inserimento di tale avvertimento in qualsiasi altra comunicazione all'imputato nel primo atto allo stesso diretto e, per altro profilo, se contenuto nella comunicazione giudiziaria, della indiscutibilità della conservazione della sua essenziale natura di avvertimento in ordine ad una facoltà chiaramente desumibile in termini di certezza dalla stessa legge. Ne deriva che l'omissione di tale avvertimento non è produttiva di nullità e non esime l'imputato dallo Onere di formulare la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva prima del compimento, per la prima volta, delle formalità di apertura del dibattimento. (Conf mass n 163448 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)