Sez. 3, Sentenza n. 1911 del 28/01/1986 Ud. (dep. 08/03/1986) Rv. 172041 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - DECRETO PENALE DI CONDANNA - OMESSA INDICAZIONE DELLA FACOLTÀ DI OBLAZIONE E DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - DECRETO PENALE DI CONDANNA - OMESSA INDICAZIONE DELLA FACOLTÀ DI OBLAZIONE E DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo di menzionare nella comunicazione giudiziaria o altro atto equipollente (nella specie decreto penale di condanna) la possibilità di procedere ad oblazione e di richiedere l'applicazione delle sanzioni sostitutive, quando il titolo del reato lo consenta, non è sanzionato a pena di nullità. (V mass n 168136; (Conf mass n 168358; (Conf mass n 168726; (Conf mass n 168041).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)