Sez. 4, Sentenza n. 2114 del 12/09/1996 Cc. (dep. 24/10/1996) Rv. 206312 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Originaria informazione confidenziale - Divieto di utilizzazione dell'intera fonte di prova - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI
Nell'ipotesi di intercettazione telefonica autorizzata su richiesta della polizia giudiziaria a seguito di informazione confidenziale, è da escludere che l'intera fonte di prova resti inficiata dall'anonimato di chi per primo ha fornito la notizia; in tal modo, infatti, si prescinderebbe irragionevolmente dal valore di tutte le altre acquisizioni processuali che da tali notizie derivano, svalutandone l'intera portata, per un preteso vizio di origine che resta interamente superato da tutte le successive acquisizioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)