Sez. L, Sentenza n. 3044 del 21/03/1991 (Rv. 471382 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Assegno e rendita in caso di morte. | Termine perentorio per la proposizione da parte dei superstiti della domanda giudiziale di rendita - Disciplina ex art. 8 legge n. 533 del 1973 - Applicabilità - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Assegno e rendita in caso di morte.
L'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (secondo il quale non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi nelle procedure amministrative riguardanti le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria) non opera in relazione a termini che vengono fissati a pena di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziale; detta norma non trova quindi applicazione con riguardo al termine perentorio di novanta giorni fissato dall'art. 122 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per la proposizione da parte dei superstiti della domanda diretta ad ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 85 dello stesso testo normativo, quando la morte sopraggiunga in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, trattandosi di termine la cui osservanza è posta a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto sostanziale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 122 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)