Sez. L, Sentenza n. 11514 del 04/11/1995 (Rv. 494527 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE | Termine perentorio per la proposizione della domanda o per il compimento di un atto - Disciplina ex art. 8 legge n. 533 del 1973 - Applicabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE
L'ambito di applicazione dell'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533 - a norma del quale non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi nelle procedure amministrative riguardanti le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - non si estende alle ipotesi di decadenza dal diritto per suo mancato esercizio nel termine stabilito dalla legge e non comprende, pertanto, il caso di inosservanza di termini fissati dalla legge per il compimento di un atto o per la presentazione di una domanda.
Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)