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Sez. 1, Sentenza n. 5220 del 15/10/1996 Cc. (dep. 10/12/1996) Rv. 206328 - 01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Differenza rispetto alla sopravvenienza della malattia psichica (art. 148 cod. pen.) - Applicabilità congiunta - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206328-01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE

Mentre l'art. 147 del cod. pen. prevede la facoltà di ordinare il differimento della esecuzione della pena nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica, l'art. 148 cod. pen. invece impone al giudice l'obbligo di ordinare il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia del condannato affetto da infermità psichica "tale da impedire l'esecuzione della pena". Le due norme sopra citate non sono suscettibili di applicazione congiunta, ma tra esse vi è un rapporto di reciproca esclusione, nel senso che, qualora sia prevalente la patologia psichiatrica - quando cioè quest'ultima sia di entità tale da rendere impossibile l'esecuzione della pena - al differimento o alla sospensione della pena conseguirà necessariamente il ricovero in struttura psichiatrica; mentre nel caso inverso, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale del giudice, si dovrà avere esclusivo riferimento alla infermità psichica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Cod. Pen. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)