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Sez. 1, Sentenza n. 37615 del 28/01/2015 Cc. (dep. 16/09/2015) Rv. 264876 - 01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Sopravvenienza di una patologia - Malattia psichica non implicante gravi patologie organiche - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264876-01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE

L'insorgenza di una patologia di tipo esclusivamente psichiatrico determina l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 148 cod. pen. - che impone al giudice l'obbligo di ordinare il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, se l'infermità psichica è "tale da impedire l'esecuzione della pena" - e non, invece, di quella fissata dall'art. 147 cod. pen., che consente il differimento dell'esecuzione della pena nei confronti del condannato che versa in condizioni di grave infermità fisica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Cod. Pen. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)