Sez. 5, Sentenza n. 5142 del 14/12/1994 Cc. (dep. 27/01/1995) Rv. 200462 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Notifica alla persona offesa | Omissione - Nullità del decreto di archiviazione - Ricorso - Annullamento senza rinvio - Restituzione degli atti al G.I.P. - Esclusione - Restituzione al P.M. - Obbligo - Sussistenza - Ragione: integrazione del contraddittorio gravante sul P.M..
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Notifica alla persona offesa
In tema di archiviazione, quando il decreto che la dispone sia annullato per omesso avviso della richiesta del pubblico ministero alla persona offesa, gli atti non vanno restituiti al giudice per le indagini preliminari, dal momento che la nullità è conseguente all'inosservanza di un onere di integrazione del contraddittorio che fa capo al pubblico ministero e per il quale non è previsto rimedio da parte del giudice, salvo revoca del decreto su richiesta del pubblico ministero. Gli atti vanno, pertanto, restituiti a quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)