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Sez. 2, Sentenza n. 16486 del 22/11/2002 (Rv. 558654 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Art. 345 cod. proc. civ. - Testo anteriore alla modifica di cui all'art. 53 della legge n. 353 del 1990 - Proponibilità in appello - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558654-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Norma dell'art. 345 cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore alla riforma del 1990), la proponibilità di eccezioni nuove in appello deve ritenersi consentita all'appellante anche nel caso in cui venga, per l'effetto, ampliato il "thema decidendum", purché le eccezioni formulate nell'atto d'appello siano dirette all'esclusivo fine di ottenere la reiezione della domanda avversaria, ed atteso che il silenzio o l'inerzia mantenuti in primo grado dalla parte interessata non possono costituire comportamenti obiettivamente valutabili come rinuncia alla facoltà di avvalersi delle eccezioni, la cui proponibilità resta dunque sempre consentita in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)