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Sez. 3, Sentenza n. 11806 del 19/09/2001 (Rv. 549333 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Art. 345 cod. proc. civ. - Testo anteriore alla modifica di cui all'art. 53 legge 353/90.
Stato
decisa il 2001-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549333-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Per il disposto dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. nel Testo anteriore alla sostituzione apportata dall'art. 52 della legge 353/90, decorrente dal 30/4/1995, le parti possono proporre in appello nuove eccezioni, dovendosi intendere per tali, oltre alle mere difese rappresentate dalle contestazioni dell'altrui diritto e dalle deduzioni di fatti con esso genericamente incompatibili, anche le eccezioni in senso stretto, cioè quelle intese a paralizzare la difesa avversaria, sempre che l'eccezione formulata con l'atto d'appello sia diretta all'esclusivo fine della reiezione della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)