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Sez. 1, Sentenza n. 5497 del 05/04/2012 (Rv. 622294 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - PREUSO | Anteriorità nei dodici mesi - Sopraggiunto brevetto di procedimento per invenzione industriale - Ammissibilità di utilizzo dell'invenzione per il preutente - Fondamento - Presupposti - Limite quantitativo della produzione pregressa - Portata.
Stato
decisa il 2012-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622294-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - PREUSO

In materia di brevetti di procedimento per invenzioni industriali, ai sensi dell'art. 68, comma 3, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale) deve riconoscersi l'ammissibilità di un diritto di preuso, limitato alla propria azienda, nella ipotesi di sopravvenuta concessione di brevetto a favore di altri; tale limite si riferisce - in presenza di carattere unitario del processo industriale - alla quantità di prodotto nell'anno precedente al deposito di un brevetto, di cui sia provata la contraffazione e, pertanto, assume un carattere qualitativo giuridico, giacché impedisce il monopolio del titolare dell'esclusiva e definisce il diritto del preutente; nè è permessa, data l'eccezionalità della norma, la produzione lecita in fatto già espletata e in quei soli limiti ulteriormente protetta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 52, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 68, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)