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Sez. 1, Sentenza n. 1351 del 29/05/1964 (Rv. 301920 - 01)

BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - PREUSO - TUTELABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1964-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301920-01

BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - PREUSO - TUTELABILITA - LIMITI.*

In materia di brevetti per invenzioni industriali, deve riconoscersi l'ammissibilita e la compatibilita, entro particolari limiti, nel nostro ordinamento, di un diritto di preuso nella ipotesi di sopravvenuta concessione di brevetto a favore di altri. Il preuso, infatti, trova espressa regolamentazione e tutela nel RD 13 settembre 1934, n. 1602, il cui art. 33 comma secondo n. 3 dispone che 'chi provi aver fatto uso legittimo dell'invenzione prima della presentazione della domanda di privativa puo far riconoscere il suo diritto a continuare ad usarne nei limiti precedentì' ne, in contrario, puo valere il fatto che detta norma, e l'intera legge in cui la stessa e ricompresa, non sia mai entrata in vigore, giacche, come precisato dallo stesso legislatore in leggi successive, tutti i principi di cui al detto decreto n. 1602 del 1934 non si sono voluti ripudiare, ma solo guardare nel tempo, dopo averne sospesa l'attuazione, sdoppiando l'unitaria disciplina in due distinte leggi, del 1939 e del 1942 (RD 29 giugno 1939 n 1127 e RD 21 giugno 1942, n 929), rispettivamente per le invenzioni industriali e per il marchio d'impresa. Pertanto, il diritto di esclusivita, conferito al titolare con la concessione del brevetto, bene inteso ed armonizzato anche con i principi equitativi, non deve incidere negativamente sul diritto del preutente, inventore o non inventore, a continuare, in una determinata zona territoriale, lo sfruttamento di una invenzione da altri brevettata e la coesistenza armonica dei due diritti, oltre a trovare una base nell'equita, rispetto il diritto quesito del preutente che non puo essere pregiudicato da un fatto posteriore quale e quello della concessione del brevetto. (V. 585/48).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)