Sez. 3, Sentenza n. 21659 del 08/11/2005 (Rv. 585275 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Estensione a punti non compresi neppure implicitamente nei motivi di impugnazione - Esclusione - Decisione del giudice di appello fondata su ragioni direttamente connesse con quelle espressamente dedotte nei motivi di appello - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO
L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi di impugnazione preclude al giudice del gravame solo la possibilità di estendere le sue statuizioni ai punti della sentenza di primo grado non direttamente investiti dal gravame, ma solo in quanto essi non siano compresi nel "thema decidendum" neanche per implicito. (Nella specie, relativa ad impugnazione inerente la dinamica di un sinistro stradale, il giudice di merito, con sentenza confermata dalla S.C., aveva rilevato che le prove indicate dall'appellante per attribuire la responsabilità in via esclusiva a controparte non solo non legittimavano tale conclusione ma avrebbero potuto condurre alla soluzione opposta).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)