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Sez. L, Sentenza n. 19424 del 06/10/2005 (Rv. 583616 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principi della immediatezza della contestazione e della tempestività della sanzione - "Ratio" - Carattere relativo - Accertamento di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ad un direttore di istituto bancario.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583616-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore; peraltro, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito, accertando la violazione del principio di immediatezza, ne avesse fatto corretta applicazione - in una fattispecie in cui l'illecito, consistente in violazioni emerse dalla ispezione della Banca d'Italia, era stato contestato nel giugno 1996, mentre la prima emersione delle violazioni era avvenuta nel maggio 1995 - argomentando in motivazione in ordine alla modesta realtà aziendale e al comportamento contraddittorio tenuto dalla stessa banca che, in un primo momento, aveva difeso l'operato del proprio direttore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)