Sez. 5, Sentenza n. 19373 del 17/12/2003 (Rv. 569033 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COMPENSI | Somme erogate a soci accomandanti a titolo diverso dalla prestazione d'opera a favore della società - Deducibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COMPENSI
In tema di imposte sui redditi, l'art. 62, comma 2, del dPR 22 dicembre 1986, n. 917, esclude deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore o dai suoi familiari ed affini, ammettendo, pertanto, la deducibilità per gli altri soggetti, a condizione, tuttavia, che si tratti pur sempre di compenso per lavoro. Ne consegue che non sono deducibili le somme erogate ai soci accomandanti a titolo diverso dalla prestazione d'opera a favore della società.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)